sabato 27 settembre 2008

Il Lodo Alfano: incostituzionalità e proposta referendaria

Numerose persone mi hanno chiesto di affrontare in modo più analitico e dettagliato la problematica relativa alla legge n° 124 del 23 Luglio 2008, altrimenti detta “Lodo Alfano” o “salva premier 2008”. Mentre affronto tale questione, il Tribunale di Milano, con riferimento a due processi penali a cui è sottoposto tra gli altri il nostro Presidente del Consiglio, ha ritenuto fondate le eccezioni di incostituzionalità avanzate dal p.m. De Pasquale, sospendendo i processi e rinviando la questione alla Corte di Costituzionalità.
Partiamo dal testo

Il Lodo Alfano: legge n° 124 del 23 Luglio 2008.

Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato
Articolo 1
1. Salvi i casi previsti dagli art. 90 e 96 della Costituzione, i processi penali nei confronti del soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, Presidente del Senato, Presidente della Camera dei deputati e Presidente del Consiglio dei Ministri, sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione.
2. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere ai sensi degli artt. 392 e 467 del codice di procedura penale, per l’assunzione delle prove non rinviabili.
3. Si applicano le disposizioni dell’art. 159 del c.p..
4. L’imputato o il suo difensore munito di procura speciale può rinunciare in ogni momento alla sospensione.
5. La sospensione opera per l’intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura.
6. Nel caso di sospensione non si applica la disposizione dell’art. 75 comma 3 del c.p.p.. Quando la parte civile trasferisce l’azione in sede civile, i termini a comparire all’art. 163 bis del c.p.c. sono ridotti della metà, e il giudice fissa l’ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all’azione trasferita.
7. Le disposizioni di cui al presente art. si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica italiana.

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Con questa legge le 4 più alte cariche dello Stato, anzicchè dare il buon esempio, diventano immuni da qualunque processo penale durante tutto il mandato, qualunque reato commettano dopo averlo assunto o abbiano commesso prima di assumerlo. Sono così compresi i delitti comuni, extrafunzionali, non vincolati dalla carica o dall’attività politica.
Ma vediamo, innanzitutto, quali sono gli eventuali vizi di incostituzionalità e poi analizziamo i motivi per cui si vuole proporre un referendum abrogativo.
Per prima cosa la legge in oggetto viola il fondamentale art. 3 della Cost.:
“tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali……….”.
Se tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge, non possono esistere quattro che non rispondono in nessun caso alla legge per un certo numero di anni, poiché ricoprono una determinata condizione personale o sociale (la carica che occupano).
In secondo luogo la legge viola l’art. 138 della Cost., in quanto trattando di materia generalmente ritenuta costituzionale, è stata approvata con legge ordinaria (maggioranza semplice) e non con l’iter di una legge costituzionale (doppia lettura parlamentare, la maggioranza dei 2/3, oppure referendum confermativo per consultare i cittadini).
Inoltre, così come è avvenuto per il quasi identico” Lodo Schifani”, dichiarato incostituzionale dalla Suprema Corte, anche il Lodo Alfano prevede una sospensione generale (sospensione dei processi per tutti i tipi di reati, di qualunque epoca anche extrafunzionali), automatica (sospensione per qualsiasi imputazione e in qualsiasi momento dell’iter processuale) ed indeterminata (anche se è stato inserito il comma sulla non reiterabilità della sospensione, fa salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura, senza specificare quale tipo di “nuova nomina”, caduto il governo durante la legislatura, il premier può essere eletto presidente della Repubblica e conservare l’immunità). Pertanto viola l’art. 24 della Cost. :
Tutti possono agire in giudizio per tutelare i propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Ma la stessa Corte ha già ritenuto che una sospensione del processo vulnera il diritto di azione e di difesa, anche in considerazione del principio della ragionevole durata di u processo sancito dall’art. 111 sec. Comma.
Ed ancora, tale legge è ordinaria, quindi può essere modificata, aumentando lo scudo per le 4 cariche, in qualsiasi momento.
Infine, la legge accomuna in unica disciplina cariche diverse non soltanto per la fonte d’investitura, ma anche per la natura delle funzioni e distingue, per la prima volta sotto la parità riguardo ai principi fondamentali della giurisdizione, i presidenti delle Camere e del Consiglio dei ministri rispetto agli altri componenti degli organi da loro presieduti (sentenza Corte Costituzionale sul Lodo Schifani).

In nessun Paese d’Europa esiste qualcosa di simile al Lodo Alfano, la sospensione dei processi per fatti estranei all’esercizio dei poteri della carica vale solo per tre capi di Stato (e non di governo): Grecia, Portogallo e Israele (dove Olmert si è dimesso come capo del governo perché indagato). Nessuna immunità per l’uomo più potente del mondo, il Presidente degli Stati Uniti, i casi Clinton e Nixon prima ne sono la testimonianza.

Questi i motivi per cui siamo contrari al Lodo Alfano e perseguiremo tutte le strade istituzionalmente eccepibili secondo la Costituzione e la legge, per cancellarla dal nostro ordinamento.
L’eccepibilità di incostituzionalità, da parte di un p.m. in via incidentale, è una strada giuridica parallela alla iniziativa referendaria di abrogazione.
Quest’ultima permette di rendere consapevoli tutti i cittadini della grave situazione democratica che si sta vivendo, attraverso il più alto strumento di democrazia diretta, senza aspettare la auspicata sentenza della Suprema Corte.
Grave situazione democratica confermata da una serie di leggi o progetti di legge-riforma che l’esecutivo ha posto in essere nei suoi 100 giorni di governo:
-Blocca Processi (bloccare 100 mila processi per bloccarne uno solo);
- raccolta impronte digitali bambini room;
-aggravante di clandestinità;
-norma blocca ricorsi call center;
-ddl sulle intercettazioni;
-riforma della giustizia e del C.S.M.;
-riforma dei codici;
-riforma federalista con delega al governo (come se l’ordinamento dello Stato non debba essere discusso in parlamento);
-ventilata riforma della Costituzione (e qui mi preoccupo molto visti i risultati);
-caso Alitalia, con violazione delle regole comunitarie è stato dato un debito ponte u(governo Prodi) e creata una Badcomapany, alla quale si accollano (ai contribuenti 72 euro) tutti i debiti, e si vend,e in regime di non concorrenza, agli amici che poi venderanno ad una Compagnia Internazionale.
Per ogni atto c’è da scrivere un libro.
E’ necessaria la consapevolezza di su ciò che sta avvenendo e la partecipazione attiva di tutti, ed ogni strumento legittimo e previsto dalla legge deve essere perseguito.
Per questo l’iniziativa referendaria ci permette di scendere nelle strade e nelle piazze ed informare, avvicinandoci alla gente, al cittadino, lasciando i salotti buoni (solo per i potenti) della politica.

Salvatore Madaghiele

2 commenti:

Ivana ha detto...

Credo che sia proprio un dovere dettato dalla responsabilità che ognuno deve riconoscere a se stesso come componente di una collettività, muoversi, uscire per esprimere LA CONTRARIETA' alle assurde norme, presentateci e confezionateci come necessarie in nome di ambigui principi di giustizia. Giustizia. A malapena c'è spazio per quella divina di questi tempi! Ma quanti affanni per attuare una legge, che migliora la vita per chi? Che tutela ... la giustizia per chi? Che difende quali valori?
Io non sono una tecnica della politica, ma solo un pò di buon senso e qualche informazione più dettagliata (grazie), mi permettono di formulare delle considerazioni un pò empiriche, ma direi che portano all'essenza della questione. E la questione è che bisogna rivoltare la tendenza comune e, aimè, in fase di consolidamento, del silenzio assenso rispetto ad azioni dannose e palesemente, senza ritegno alcuno, volte a favorire in maniera univoca, non più una classe o uno stato sociale, nè tantomeno un pensiero politico autentico, ma semplicemente un ristretto gruppo di persone, unite da quell'interesse che possiamo chiamare forse avidità? O forse necessità di confezionarsi la legge ad hoc? E per i cittadini cosa resta?
Forse è il caso di far capire che qualche sospetto lo nutriamo e anche qualche CONTRARIETA' consolidata.
Spero che la proposta referendaria giunga al suo scopo, giusto per ripulire da qualche assurdità che sembra sia anche incostituzionale.
Ivana

gianpvilla ha detto...

ciao Salvatore ti rifaccio gli auguri per il neonato partito idv a francavilla ed un in bocca al lupo per il proseguio spero di poter collaborare
a presto