Pubblico l'intervento dell'On. Di Pietro alla Camera dei Deputati:
Testo dell'intervento:
"Signor Presidente, discutiamo oggi della necessità di modificare il sistema delle intercettazioni in Italia per combattere meglio la criminalità (immagino che sia questa la ragione per cui si interviene sul sistema delle intercettazioni).
Le intercettazioni - ci hanno insegnato a scuola - sono uno strumento di indagine che serve per scoprire i criminali e per individuare le loro responsabilità quando commettono i reati. Quindi un Governo, un Parlamento e istituzioni che vogliano combattere la criminalità devono ricorrere ad ogni strumento utile e necessario per combatterla. A questo servono le intercettazioni. Altra cosa sono le pubblicazioni, specie quelle arbitrarie, delle intercettazioni.
Il bisturi serve al chirurgo per intervenire in sala operatoria e salvare il malato; altra cosa è se il chirurgo utilizza il bisturi per ammazzare la moglie. Ma a nessuno viene in mente di eliminare il bisturi dalla sala operatoria, solo perché vi è qualche chirurgo matto! Pertanto, non dobbiamo intervenire sull'eliminazione delle intercettazioni, ma è necessario fare in modo che, nel sistema delle pubblicazioni, si tenga in considerazione il diritto alla privacy dei singoli, specialmente di coloro che non c'entrano nulla.
Se questo è lo scopo delle intercettazioni, a cosa serve questa proposta che ci viene fatta in Aula? Serve a combattere la criminalità? Serve ad evitare la violazione della privacy? Ma proprio per niente! Già ora, infatti, è prevista, per legge, la necessità di non violare la privacy, di rispettare il segreto istruttorio e, nel caso in cui vi sia una violazione del segreto istruttorio, di punire. Il problema è che qualcuno non fa il suo dovere. Che sia sempre il magistrato è tutto da vedere, perché (lo si vedrà in seguito), nella maggior parte dei casi, ciò avviene quando gli atti subiscono una discovery, cioè quando gli atti vengono posti all'attenzione di tante altre parti processuali, a cominciare dagli avvocati.
Vediamo, in concreto, cosa prevede la proposta sulle intercettazioni telefoniche. In essa, in realtà, si professa una ratio, ma se ne insegue un'altra: si dice all'opinione pubblica e ai cittadini che con questo provvedimento si vuole restituire credibilità allo strumento delle intercettazioni. Invece, il vero scopo è quello di evitare le intercettazioni, per evitare che si possano scoprire dei reati (cosa che, magari, a qualcuno, anche qui dentro, anche a casa del Governo, non fa comodo).
Noi dell'Italia dei Valori sappiamo che, in questo Parlamento, tale provvedimento sarà approvato, perché sappiamo che, anche qui in Aula, accadrà quel che è accaduto in Commissione. Privatamente, tutti ci dicono che il provvedimento in discussione contiene molti aspetti che non vanno e che vi sono molte questioni non accettabili. Lo si dice privatamente, magari, anche in qualche intervista, ma, poi, come soldatini fedeli ad alzare la mano, faranno passare questo provvedimento. Noi dell'Italia dei Valori, ancora una volta, ricorreremo ai cittadini attraverso il referendum: questa estate, infatti, presenteremo, in blocco, un «grappolo» di referendum, affinché l'anno prossimo i cittadini possano essere chiamati a giudicare i comportamenti di questa maggioranza e di questo Governo."
L'imputato sceglie il proprio giudice
Ebbene, le ragioni tecniche per cui non condividiamo il provvedimento in discussione (che abbiamo cercato in tutti i modi di contrastare in sede di Commissione) sono, quanto meno, le seguenti. In primo luogo, si prevede l'astensione obbligatoria, o altrimenti la sostituzione del pubblico ministero, ogni volta che egli risulti iscritto nel registro degli indagati per violazione del segreto istruttorio. Tradotto: qualsiasi imputato, quando sa che un pubblico ministero può arrivare a lui, lo denuncia e, obbligatoriamente, il pubblico ministero dovrà essere iscritto nel «modello 21», cioè nel registro delle notizie di reato. Vero o falso che sia, dovrà essere iscritto. L'imputato, quindi, avrà sempre la possibilità di scegliersi il suo pubblico ministero, fino a quando ne trova uno che gli conviene; e se non ne trova uno che gli conviene, fino a quando non arriverà la prescrizione. Tutti quanti dovremo correre dietro alla volontà dell'imputato! In questo modo, lo Stato abdica alla sua funzione di giudice naturale per rimetterla al suo imputato. Egli potrà scegliere il suo giudice e si sceglierà sempre e solo il giudice che gli darà ragione. Questa è anche una questione di costituzionalità, che intendiamo proporre in questa sede, come in tutte le sedi.
Bavaglio all'informazione
Riteniamo, altresì, del tutto irrazionale, illogico ed anche immorale, prevedere l'esclusione di qualsiasi pubblicazione di atti di indagine fino a quando le indagini non sono compiute. Riteniamo che anche questo sia incostituzionale ma, soprattutto, inopportuno ed immorale. Il cittadino ha il diritto di sapere se e perché accadono determinati fatti gravissimi che lo riguardano direttamente. Se intere giunte comunali, regionali e provinciali, uomini di Governo, parlamentari, sono sottoposti a processi delicatissimi, il cittadino ha il diritto di saperlo!
Se anche sono innocenti, egli ha diritto di saperlo, altrimenti non verrebbe mai informato, non potrebbe mai saperlo se non a cose fatte, quando non avrebbe più alcuna possibilità di scoprire come stanno le cose, di farsi un'idea di chi lo governa e di chi lo rappresenta nelle istituzioni. Lo stesso si può dire anche quando si prevede che i giornalisti pubblichino anche per riassunto e per estratto notizie di un processo, non coperte da segreto, perché il segreto istruttorio interno non c'è più, dal momento che gli atti sono depositati; non far sapere tutto questo al cittadino è irrazionale, illogico e immorale. Il cittadino non deve neanche più sapere chi viene arrestato e per quale motivo. Nemmeno in uno Stato di polizia questo è possibile: di nascosto dall'opinione pubblica si può arrestare chi si vuole e nessuno deve sapere, né perché e né chi.
Bavaglio assoluto: la prova del dolo
La terza ragione per cui non condividiamo questo provvedimento è riferita alle modalità con cui vengono ammesse le operazioni di intercettazione. Ricordiamo che, secondo questo disegno di legge, non esiste più la sola intercettazione telefonica, ma ne esistono ben quattro tipi: l'intercettazione telefonica classica, l'intercettazione ambientale, i tabulati telefonici e l'intercettazione mediante ripresa visiva. Proprio su questa mi vorrei soffermare: che ci azzeccano le riprese visive con le intercettazioni telefoniche? Mi dovete spiegare per quale ragione un poliziotto può stare di fronte ad una banca per vedere se arriva un delinquente e non ci può stare una telecamera. Fino ad oggi le telecamere erano né più né meno delle prove documentali atipiche; oggi la telecamera riprende un rapinatore che entra in banca e, siccome non è stata prevista l'intercettazione preventiva, questa telecamera non serve a niente. A che cavolo serve tutto questo? Così si combatte la criminalità? Chi aiuta, a chi giova tutto questo? A che serve, cosa c'entra la riservatezza, la privacy, la tutela? Una persona che va in banca sa che ci si reca soltanto per ritirare dei soldi e non ha nulla da temere, ma, se ci va con il pistolone, è meglio che ci sia una telecamera che lo guarda. Che ci azzecca tutto questo con la necessità di disporre di intercettazioni telefoniche che servano?
E le intercettazioni ambientali? Le intercettazioni ambientali, secondo questo documento, servono - o dovrebbero servire - solo se vengono utilizzate nel momento in cui si compie l'atto illecito, cioè nel momento in cui si compie la rapina o lo stupro. Ma, se so che in quel momento sta avvenendo un reato, faccio l'intercettazione o metto le manette a chi lo sta compiendo? Ho bisogno di disporre un'intercettazione se so che in quel momento sta avvenendo il reato? Arresto quella persona, la blocco, la porto in caserma. Le intercettazioni servono per scoprire i reati, non quando li ho scoperti. Le intercettazioni ambientali devono servire solo nella flagranza del reato.
E i tabulati telefonici, come li accordiamo con l'articolo 132 del codice della privacy? Ve lo ha ricordato anche il Consiglio superiore della magistratura. Pochi mesi fa, in questa legislatura, avete modificato quella norma e adesso la modificate ancora: si applicano entrambe le disposizioni o una esclude l'altra? In questo caso, qual è quella che esclude l'altra?
Se i tabulati telefonici devono servire, devono essere acquisiti solo quando vi sono gravi indizi di colpevolezza. Come fa la parte offesa a difendersi se ad essa serve un tabulato telefonico per dimostrare che un certo giorno stava in un posto piuttosto che in un altro e che, quindi, per la stessa non vi sono indizi di colpevolezza: ha bisogno di poter disporre del tabulato (non del suo, di quello di altri).
La beffa della durata dell'intercettazione
Che dire poi della durata delle intercettazioni telefoniche, il sesto punto per cui noi non condividiamo questo provvedimento? Le intercettazioni telefoniche sono state previste per un tempo massimo di 60 giorni, ma - si dice - «salvo che per le associazione a delinquere e le associazioni terroristiche». Sfido qui dentro se vi è una sola persona che abbia un po' di cognizione di investigazione - un minimo di cognizione - che può dimostrarmi che si scopre prima l'associazione a delinquere e poi il reato presupposto.
È chiaro che l'associazione a delinquere è l'atto finale di un'indagine, attraverso la quale si trovano prima un numero di persone, poi un numero di reati ed infine un'identità di disegno criminoso. L'associazione a delinquere è l'atto finale con cui il magistrato riesce ad individuare l'organizzazione, l'impresa criminale all'esito di un insieme di attività sui singoli reati e sulle singole persone.
Dire che bastano i sufficienti indizi di reità quando abbiamo l'associazione a delinquere è come dire che non scoprirò mai l'associazione a delinquere perché non posso scoprire gli altri reati, pertanto si tratta di una doppia presa in giro.
Le opposizioni di facciata: dalla padella alla brace
Questa riforma, così come modificata dagli emendamenti del Governo dopo che l'opposizione si è fatta sentire, è peggiore di quella di prima, perché più sofisticata e più criminogena.
Che dire dei procedimenti contro ignoti dove è necessaria l'autorizzazione della persona offesa? Immaginate la persona sottoposta ad usura o ad estorsione che deve dare l'autorizzazione ad essere intercettato per scoprire chi fa l'usuraio o ha sequestrato la persona e vuole un riscatto? È chiaro che avrà interesse a liberare sua figlia, ha un interesse totalmente diverso!
Che dire di altre due «perle»: l'utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti è prevista solo per i reati di criminalità organizzata, solo per quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio di cui all'articolo 51 del codice di procedura penale. Perché? Abbiamo fatto tanto! Se mentre ascolto legittimamente una persona, che di mestiere fa il rapinatore, scopro che ha violentato la figlia cosa faccio? Faccio finta che non ho sentito! Ma che senso ha tutto questo? Come si combatte la criminalità? Ho fatto un'intercettazione telefonica lecita, legittima e scopro che uno, che di mestiere fa il delinquente, ha commesso un reato al posto di un altro e dico «no»: volevo intercettarti per rapina e invece hai commesso solo un'estorsione! Scusa, non lo faccio più! Naturalmente di tutti gli altri nessuno deve sapere nulla, neanche la moglie deve sapere se ha violentato la figlia! Ma fatemi il piacere!
Ancora, che dire del divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni quando cambia il titolo del reato? Il mutamento del titolo del reato, per definizione è una valutazione ex post: quando procedo, lo faccio per un titolo di reato, all'esito del quale, a seguito di valutazioni, scopro che, piuttosto che sotto quel titolo, il reato rientra sotto un altro, ma gli elementi di fatto sono sempre gli stessi, il reato è stato commesso e l'acquisizione dell'intercettazione è lecita!
«No»: io volevo incriminarti per rapina e invece si tratta di un furto! E se poi è un furto invece che una rapina? Perché il furto «no»? Che senso ha tutto questo? Qual è la ratio rispetto a quella che andate a dire in giro? Voi dite in giro che volete le intercettazioni per combattere la criminalità organizzata. Ma questa è! Voi dite: «noi vogliamo che non ci siano incidenti stradali e togliamo i semafori». Ah ecco! È un modo: li fate fuori tutti così non ce ne sono più!
Inoltre, c'è la storia della proroga: posso prorogare le intercettazioni solo se esistono ulteriori elementi diversi da quelli che si scoprono attraverso le intercettazioni stesse. Che senso ha tutto questo? Quindi, attraverso le intercettazioni scopro che qualcuno sta per commettere un sequestro di persona e non posso chiedere la proroga perché non ho scoperto alcun elemento in più!
E ancora, il tempo delle intercettazioni è prefissato in massimo 60 giorni, sempre che si trovino ulteriori elementi e via dicendo. Non ho capito: ma se ho a che fare con un sequestro di persona o con reati gravissimi, come possono essere anche gli stupri e quant'altro, mi dovete spiegare, se ho a che fare con reati ad effetto permanente seppure immediati, per quale ragione, dopo un certo periodo di tempo, mi devo fermare, se non nel tempo prefissato dalle indagini preliminari.
Noi abbiamo un tempo che è indicato nel codice. Esso è il tempo delle indagini preliminari, che può essere di 6 mesi oppure anche di più. Durante questi 6 mesi il pubblico ministero deve poter svolgere tutte le indagini che gli sono consentite. Ma proprio sugli aspetti più importanti e delicati gli si dice che può occuparsene solo per 15 giorni. Non ho capito: se devo fare una cura per 6 mesi, perché devo limitarla a 15 giorni? È come se si andasse dal medico e quest'ultimo dicesse: «hai bisogno di 6 mesi di convalescenza ma non puoi fare più di 15 giorni». Che senso ha tutto questo?
E ancora, si prevede il tribunale distrettuale in funzione collegiale per decidere non solo sulle intercettazioni, ma anche sulle proroghe. Ma di tribunali distrettuali ve ne sono pochi, non sono tanti. La maggior parte dei tribunali sono quei piccoli tribunali sparsi per il territorio. Accentrare tutto a livello di tribunale distrettuale, in funzione collegiale, sapete cosa vuol dire? Significa ingolfare totalmente il lavoro dei magistrati. Vi è venuto in mente cosa comporterà tutto ciò sulla disciplina delle incompatibilità? Non avremo più magistrati in grado di poter giudicare o di poter fare intercettazioni, perché in pochissimo tempo, se solo vi è un'associazione a delinquere ben organizzata, ogni giudice è impedito a fare altre cose.
Distonia del Gip
E questa distonia tra il Gip, che può dare l'ergastolo ma che non può fare intercettazioni o una proroga, e tra il tribunale distrettuale non l'avete presa in considerazione? Che senso ha? Il Gip può condannare ma non può disporre un accertamento istruttorio. Ma che senso ha tutto questo?
E poi immaginate tecnicamente questi grandi inchieste, con un milione di fogli di carte. Le carte non passano attraverso Internet. Le carte devono andare con le carte! Immaginatevi un milione di fascicoli processuali, un milione di pagine. Ogni volta questi fogli devono andare dal territorio al tribunale distrettuale. Vanno e tornano, vanno e tornano! Ogni volta che si registra un'aggiunta, una proroga, un qualche atto in più o nel mentre che si decide questi quintali di carta, che vanno e tornano, il segreto istruttorio ve lo mando a dire io a che serve. Passiamo tutto direttamente all'ufficio stampa!
Inoltre, si deve ricordare la questione della misura della motivazione dell'ordine cautelare. Si può motivare ma solo per riassunto. Se un'intercettazione telefonica è utile e necessaria per capire il comportamento di qualcuno non vi è nulla di meglio che sentire esattamente ciò che ha detto. E invece «no»! Non si può scrivere nell'ordine di misura cautelare ma si deve scrivere per riassunto, secondo la propria interpretazione. Si deve fare di 4 righe e non di 40. Ma perché volete limitare anche il numero delle pagine? Ma vi vergognate che possa esservi qualcosa di troppo? Ma che senso ha tutto questo?
Perché vogliono eliminare le intercettazioni
Sono proprio assurde queste motivazioni, sono proprio assurde. Tuttavia, esse evidenziano un elemento di fondo e con ciò mi avvio a concludere il mio intervento. L'elemento di fondo è capire cosa siano le intercettazioni e perché questo Governo e questa maggioranza le teme. Questo è il vero problema. Il vero problema è che, grazie ad un'informazione non sufficiente, anzi ormai non più in grado di poter informare, perché la volete anche mettere a tacere totalmente, voi non volete far sapere ai cittadini quel che accade, non volete far sapere ai cittadini quel che molte persone delle istituzioni sono, non volete far sapere che, con le intercettazioni, si possono scoprire i reati. La verità, allora, è una e una sola. Questa legge sulle intercettazioni non serve a combattere la criminalità né ad assicurare la privacy. Essa serve solo ad assicurare l'impunità a qualche persona che, per assicurarsi la propria impunità, mette a rischio l'incolumità dei cittadini (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori e di deputati del gruppo Partito Democratico - Congratulazioni)."
Testo dell'intervento:
"Signor Presidente, discutiamo oggi della necessità di modificare il sistema delle intercettazioni in Italia per combattere meglio la criminalità (immagino che sia questa la ragione per cui si interviene sul sistema delle intercettazioni).
Le intercettazioni - ci hanno insegnato a scuola - sono uno strumento di indagine che serve per scoprire i criminali e per individuare le loro responsabilità quando commettono i reati. Quindi un Governo, un Parlamento e istituzioni che vogliano combattere la criminalità devono ricorrere ad ogni strumento utile e necessario per combatterla. A questo servono le intercettazioni. Altra cosa sono le pubblicazioni, specie quelle arbitrarie, delle intercettazioni.
Il bisturi serve al chirurgo per intervenire in sala operatoria e salvare il malato; altra cosa è se il chirurgo utilizza il bisturi per ammazzare la moglie. Ma a nessuno viene in mente di eliminare il bisturi dalla sala operatoria, solo perché vi è qualche chirurgo matto! Pertanto, non dobbiamo intervenire sull'eliminazione delle intercettazioni, ma è necessario fare in modo che, nel sistema delle pubblicazioni, si tenga in considerazione il diritto alla privacy dei singoli, specialmente di coloro che non c'entrano nulla.
Se questo è lo scopo delle intercettazioni, a cosa serve questa proposta che ci viene fatta in Aula? Serve a combattere la criminalità? Serve ad evitare la violazione della privacy? Ma proprio per niente! Già ora, infatti, è prevista, per legge, la necessità di non violare la privacy, di rispettare il segreto istruttorio e, nel caso in cui vi sia una violazione del segreto istruttorio, di punire. Il problema è che qualcuno non fa il suo dovere. Che sia sempre il magistrato è tutto da vedere, perché (lo si vedrà in seguito), nella maggior parte dei casi, ciò avviene quando gli atti subiscono una discovery, cioè quando gli atti vengono posti all'attenzione di tante altre parti processuali, a cominciare dagli avvocati.
Vediamo, in concreto, cosa prevede la proposta sulle intercettazioni telefoniche. In essa, in realtà, si professa una ratio, ma se ne insegue un'altra: si dice all'opinione pubblica e ai cittadini che con questo provvedimento si vuole restituire credibilità allo strumento delle intercettazioni. Invece, il vero scopo è quello di evitare le intercettazioni, per evitare che si possano scoprire dei reati (cosa che, magari, a qualcuno, anche qui dentro, anche a casa del Governo, non fa comodo).
Noi dell'Italia dei Valori sappiamo che, in questo Parlamento, tale provvedimento sarà approvato, perché sappiamo che, anche qui in Aula, accadrà quel che è accaduto in Commissione. Privatamente, tutti ci dicono che il provvedimento in discussione contiene molti aspetti che non vanno e che vi sono molte questioni non accettabili. Lo si dice privatamente, magari, anche in qualche intervista, ma, poi, come soldatini fedeli ad alzare la mano, faranno passare questo provvedimento. Noi dell'Italia dei Valori, ancora una volta, ricorreremo ai cittadini attraverso il referendum: questa estate, infatti, presenteremo, in blocco, un «grappolo» di referendum, affinché l'anno prossimo i cittadini possano essere chiamati a giudicare i comportamenti di questa maggioranza e di questo Governo."
L'imputato sceglie il proprio giudice
Ebbene, le ragioni tecniche per cui non condividiamo il provvedimento in discussione (che abbiamo cercato in tutti i modi di contrastare in sede di Commissione) sono, quanto meno, le seguenti. In primo luogo, si prevede l'astensione obbligatoria, o altrimenti la sostituzione del pubblico ministero, ogni volta che egli risulti iscritto nel registro degli indagati per violazione del segreto istruttorio. Tradotto: qualsiasi imputato, quando sa che un pubblico ministero può arrivare a lui, lo denuncia e, obbligatoriamente, il pubblico ministero dovrà essere iscritto nel «modello 21», cioè nel registro delle notizie di reato. Vero o falso che sia, dovrà essere iscritto. L'imputato, quindi, avrà sempre la possibilità di scegliersi il suo pubblico ministero, fino a quando ne trova uno che gli conviene; e se non ne trova uno che gli conviene, fino a quando non arriverà la prescrizione. Tutti quanti dovremo correre dietro alla volontà dell'imputato! In questo modo, lo Stato abdica alla sua funzione di giudice naturale per rimetterla al suo imputato. Egli potrà scegliere il suo giudice e si sceglierà sempre e solo il giudice che gli darà ragione. Questa è anche una questione di costituzionalità, che intendiamo proporre in questa sede, come in tutte le sedi.
Bavaglio all'informazione
Riteniamo, altresì, del tutto irrazionale, illogico ed anche immorale, prevedere l'esclusione di qualsiasi pubblicazione di atti di indagine fino a quando le indagini non sono compiute. Riteniamo che anche questo sia incostituzionale ma, soprattutto, inopportuno ed immorale. Il cittadino ha il diritto di sapere se e perché accadono determinati fatti gravissimi che lo riguardano direttamente. Se intere giunte comunali, regionali e provinciali, uomini di Governo, parlamentari, sono sottoposti a processi delicatissimi, il cittadino ha il diritto di saperlo!
Se anche sono innocenti, egli ha diritto di saperlo, altrimenti non verrebbe mai informato, non potrebbe mai saperlo se non a cose fatte, quando non avrebbe più alcuna possibilità di scoprire come stanno le cose, di farsi un'idea di chi lo governa e di chi lo rappresenta nelle istituzioni. Lo stesso si può dire anche quando si prevede che i giornalisti pubblichino anche per riassunto e per estratto notizie di un processo, non coperte da segreto, perché il segreto istruttorio interno non c'è più, dal momento che gli atti sono depositati; non far sapere tutto questo al cittadino è irrazionale, illogico e immorale. Il cittadino non deve neanche più sapere chi viene arrestato e per quale motivo. Nemmeno in uno Stato di polizia questo è possibile: di nascosto dall'opinione pubblica si può arrestare chi si vuole e nessuno deve sapere, né perché e né chi.
Bavaglio assoluto: la prova del dolo
La terza ragione per cui non condividiamo questo provvedimento è riferita alle modalità con cui vengono ammesse le operazioni di intercettazione. Ricordiamo che, secondo questo disegno di legge, non esiste più la sola intercettazione telefonica, ma ne esistono ben quattro tipi: l'intercettazione telefonica classica, l'intercettazione ambientale, i tabulati telefonici e l'intercettazione mediante ripresa visiva. Proprio su questa mi vorrei soffermare: che ci azzeccano le riprese visive con le intercettazioni telefoniche? Mi dovete spiegare per quale ragione un poliziotto può stare di fronte ad una banca per vedere se arriva un delinquente e non ci può stare una telecamera. Fino ad oggi le telecamere erano né più né meno delle prove documentali atipiche; oggi la telecamera riprende un rapinatore che entra in banca e, siccome non è stata prevista l'intercettazione preventiva, questa telecamera non serve a niente. A che cavolo serve tutto questo? Così si combatte la criminalità? Chi aiuta, a chi giova tutto questo? A che serve, cosa c'entra la riservatezza, la privacy, la tutela? Una persona che va in banca sa che ci si reca soltanto per ritirare dei soldi e non ha nulla da temere, ma, se ci va con il pistolone, è meglio che ci sia una telecamera che lo guarda. Che ci azzecca tutto questo con la necessità di disporre di intercettazioni telefoniche che servano?
E le intercettazioni ambientali? Le intercettazioni ambientali, secondo questo documento, servono - o dovrebbero servire - solo se vengono utilizzate nel momento in cui si compie l'atto illecito, cioè nel momento in cui si compie la rapina o lo stupro. Ma, se so che in quel momento sta avvenendo un reato, faccio l'intercettazione o metto le manette a chi lo sta compiendo? Ho bisogno di disporre un'intercettazione se so che in quel momento sta avvenendo il reato? Arresto quella persona, la blocco, la porto in caserma. Le intercettazioni servono per scoprire i reati, non quando li ho scoperti. Le intercettazioni ambientali devono servire solo nella flagranza del reato.
E i tabulati telefonici, come li accordiamo con l'articolo 132 del codice della privacy? Ve lo ha ricordato anche il Consiglio superiore della magistratura. Pochi mesi fa, in questa legislatura, avete modificato quella norma e adesso la modificate ancora: si applicano entrambe le disposizioni o una esclude l'altra? In questo caso, qual è quella che esclude l'altra?
Se i tabulati telefonici devono servire, devono essere acquisiti solo quando vi sono gravi indizi di colpevolezza. Come fa la parte offesa a difendersi se ad essa serve un tabulato telefonico per dimostrare che un certo giorno stava in un posto piuttosto che in un altro e che, quindi, per la stessa non vi sono indizi di colpevolezza: ha bisogno di poter disporre del tabulato (non del suo, di quello di altri).
La beffa della durata dell'intercettazione
Che dire poi della durata delle intercettazioni telefoniche, il sesto punto per cui noi non condividiamo questo provvedimento? Le intercettazioni telefoniche sono state previste per un tempo massimo di 60 giorni, ma - si dice - «salvo che per le associazione a delinquere e le associazioni terroristiche». Sfido qui dentro se vi è una sola persona che abbia un po' di cognizione di investigazione - un minimo di cognizione - che può dimostrarmi che si scopre prima l'associazione a delinquere e poi il reato presupposto.
È chiaro che l'associazione a delinquere è l'atto finale di un'indagine, attraverso la quale si trovano prima un numero di persone, poi un numero di reati ed infine un'identità di disegno criminoso. L'associazione a delinquere è l'atto finale con cui il magistrato riesce ad individuare l'organizzazione, l'impresa criminale all'esito di un insieme di attività sui singoli reati e sulle singole persone.
Dire che bastano i sufficienti indizi di reità quando abbiamo l'associazione a delinquere è come dire che non scoprirò mai l'associazione a delinquere perché non posso scoprire gli altri reati, pertanto si tratta di una doppia presa in giro.
Le opposizioni di facciata: dalla padella alla brace
Questa riforma, così come modificata dagli emendamenti del Governo dopo che l'opposizione si è fatta sentire, è peggiore di quella di prima, perché più sofisticata e più criminogena.
Che dire dei procedimenti contro ignoti dove è necessaria l'autorizzazione della persona offesa? Immaginate la persona sottoposta ad usura o ad estorsione che deve dare l'autorizzazione ad essere intercettato per scoprire chi fa l'usuraio o ha sequestrato la persona e vuole un riscatto? È chiaro che avrà interesse a liberare sua figlia, ha un interesse totalmente diverso!
Che dire di altre due «perle»: l'utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti è prevista solo per i reati di criminalità organizzata, solo per quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio di cui all'articolo 51 del codice di procedura penale. Perché? Abbiamo fatto tanto! Se mentre ascolto legittimamente una persona, che di mestiere fa il rapinatore, scopro che ha violentato la figlia cosa faccio? Faccio finta che non ho sentito! Ma che senso ha tutto questo? Come si combatte la criminalità? Ho fatto un'intercettazione telefonica lecita, legittima e scopro che uno, che di mestiere fa il delinquente, ha commesso un reato al posto di un altro e dico «no»: volevo intercettarti per rapina e invece hai commesso solo un'estorsione! Scusa, non lo faccio più! Naturalmente di tutti gli altri nessuno deve sapere nulla, neanche la moglie deve sapere se ha violentato la figlia! Ma fatemi il piacere!
Ancora, che dire del divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni quando cambia il titolo del reato? Il mutamento del titolo del reato, per definizione è una valutazione ex post: quando procedo, lo faccio per un titolo di reato, all'esito del quale, a seguito di valutazioni, scopro che, piuttosto che sotto quel titolo, il reato rientra sotto un altro, ma gli elementi di fatto sono sempre gli stessi, il reato è stato commesso e l'acquisizione dell'intercettazione è lecita!
«No»: io volevo incriminarti per rapina e invece si tratta di un furto! E se poi è un furto invece che una rapina? Perché il furto «no»? Che senso ha tutto questo? Qual è la ratio rispetto a quella che andate a dire in giro? Voi dite in giro che volete le intercettazioni per combattere la criminalità organizzata. Ma questa è! Voi dite: «noi vogliamo che non ci siano incidenti stradali e togliamo i semafori». Ah ecco! È un modo: li fate fuori tutti così non ce ne sono più!
Inoltre, c'è la storia della proroga: posso prorogare le intercettazioni solo se esistono ulteriori elementi diversi da quelli che si scoprono attraverso le intercettazioni stesse. Che senso ha tutto questo? Quindi, attraverso le intercettazioni scopro che qualcuno sta per commettere un sequestro di persona e non posso chiedere la proroga perché non ho scoperto alcun elemento in più!
E ancora, il tempo delle intercettazioni è prefissato in massimo 60 giorni, sempre che si trovino ulteriori elementi e via dicendo. Non ho capito: ma se ho a che fare con un sequestro di persona o con reati gravissimi, come possono essere anche gli stupri e quant'altro, mi dovete spiegare, se ho a che fare con reati ad effetto permanente seppure immediati, per quale ragione, dopo un certo periodo di tempo, mi devo fermare, se non nel tempo prefissato dalle indagini preliminari.
Noi abbiamo un tempo che è indicato nel codice. Esso è il tempo delle indagini preliminari, che può essere di 6 mesi oppure anche di più. Durante questi 6 mesi il pubblico ministero deve poter svolgere tutte le indagini che gli sono consentite. Ma proprio sugli aspetti più importanti e delicati gli si dice che può occuparsene solo per 15 giorni. Non ho capito: se devo fare una cura per 6 mesi, perché devo limitarla a 15 giorni? È come se si andasse dal medico e quest'ultimo dicesse: «hai bisogno di 6 mesi di convalescenza ma non puoi fare più di 15 giorni». Che senso ha tutto questo?
E ancora, si prevede il tribunale distrettuale in funzione collegiale per decidere non solo sulle intercettazioni, ma anche sulle proroghe. Ma di tribunali distrettuali ve ne sono pochi, non sono tanti. La maggior parte dei tribunali sono quei piccoli tribunali sparsi per il territorio. Accentrare tutto a livello di tribunale distrettuale, in funzione collegiale, sapete cosa vuol dire? Significa ingolfare totalmente il lavoro dei magistrati. Vi è venuto in mente cosa comporterà tutto ciò sulla disciplina delle incompatibilità? Non avremo più magistrati in grado di poter giudicare o di poter fare intercettazioni, perché in pochissimo tempo, se solo vi è un'associazione a delinquere ben organizzata, ogni giudice è impedito a fare altre cose.
Distonia del Gip
E questa distonia tra il Gip, che può dare l'ergastolo ma che non può fare intercettazioni o una proroga, e tra il tribunale distrettuale non l'avete presa in considerazione? Che senso ha? Il Gip può condannare ma non può disporre un accertamento istruttorio. Ma che senso ha tutto questo?
E poi immaginate tecnicamente questi grandi inchieste, con un milione di fogli di carte. Le carte non passano attraverso Internet. Le carte devono andare con le carte! Immaginatevi un milione di fascicoli processuali, un milione di pagine. Ogni volta questi fogli devono andare dal territorio al tribunale distrettuale. Vanno e tornano, vanno e tornano! Ogni volta che si registra un'aggiunta, una proroga, un qualche atto in più o nel mentre che si decide questi quintali di carta, che vanno e tornano, il segreto istruttorio ve lo mando a dire io a che serve. Passiamo tutto direttamente all'ufficio stampa!
Inoltre, si deve ricordare la questione della misura della motivazione dell'ordine cautelare. Si può motivare ma solo per riassunto. Se un'intercettazione telefonica è utile e necessaria per capire il comportamento di qualcuno non vi è nulla di meglio che sentire esattamente ciò che ha detto. E invece «no»! Non si può scrivere nell'ordine di misura cautelare ma si deve scrivere per riassunto, secondo la propria interpretazione. Si deve fare di 4 righe e non di 40. Ma perché volete limitare anche il numero delle pagine? Ma vi vergognate che possa esservi qualcosa di troppo? Ma che senso ha tutto questo?
Perché vogliono eliminare le intercettazioni
Sono proprio assurde queste motivazioni, sono proprio assurde. Tuttavia, esse evidenziano un elemento di fondo e con ciò mi avvio a concludere il mio intervento. L'elemento di fondo è capire cosa siano le intercettazioni e perché questo Governo e questa maggioranza le teme. Questo è il vero problema. Il vero problema è che, grazie ad un'informazione non sufficiente, anzi ormai non più in grado di poter informare, perché la volete anche mettere a tacere totalmente, voi non volete far sapere ai cittadini quel che accade, non volete far sapere ai cittadini quel che molte persone delle istituzioni sono, non volete far sapere che, con le intercettazioni, si possono scoprire i reati. La verità, allora, è una e una sola. Questa legge sulle intercettazioni non serve a combattere la criminalità né ad assicurare la privacy. Essa serve solo ad assicurare l'impunità a qualche persona che, per assicurarsi la propria impunità, mette a rischio l'incolumità dei cittadini (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori e di deputati del gruppo Partito Democratico - Congratulazioni)."
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